Statuto della Confraternita - Confraternita del SS. Sacramento - Maestranza di Aidone

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Statuto della Confraternita



CONFRATERNITA DEL
SS. SACRAMENTO DI AIDONE





STATUTO



Art. 1


La Confraternita del SS. Sacramento (Maestranza), avente sede in Aidone, è un'associazione pubblica di fedeli eretta con decreto del Vescovo di Piazza Armerina in data 1667.
Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con decreto dell'Arcivescovo Fra' Ferdinando di Palermo in data 13 Agosto 1784 ed è  iscritta al n° /  nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di /



Art. 2

La confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiastica che aiuta i confratelli pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intesa vita spirituale e un efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;

c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;


d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;

e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in  forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del  proprio pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art.
delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e Santa Sede.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Piazza Armerina.promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.


Art. 4

Possono far parte della Confraternita, come confratelli, i fedeli di maggiore età che si propongono di seguire i fini della medesima e si impegnano a rispettare lo statuto.soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita.


Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata da Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore (Governatore).


Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimenti della lettura della       Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.



Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continua per un anno e mancato pagamento della quota annuale.

b) per dimissioni deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.


Art. 8

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Camerlengo.

Art. 9


L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte del Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persone o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.


Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore (eletto dall'Assemblea per un triennio) e dai quattro officiali della Confraternita, tutti scelti dal Priore. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.


Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.
Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.


Art. 12

Il Vice Priore (Maggiore) collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le funzioni fino al termine del triennio
Il Segretario (Cancelliere) redige i verbali dell'Assemblea e conserva il libro dei soci e dei verbali.
Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.
Il Camerlengo (Cassiere) ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.



Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera glia atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del ca. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per glia atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati dalla chiesa ex voto.




Art. 14

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua descrizione, ha la pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consuntivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.


Art. 15

Il patrimonio della confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.
La Confraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.  Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è trasmissibile e non rivalutabile



Art. 16

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civile riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede


Art. 17


In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Piazza Armerina può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statuari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.





Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.



Art. 19

In questa confraternita oltre alle figure citate all'art. 12 sono presenti:

Il Minore: collabora sia col Governatore che con il Maggiore nella gestione della confraternita.

Due  Maestri dei Novizi: il quale compito, è quello  di accettare le persone che vorranno entrare nella  confraternita. Si prenderanno cura di loro durante tutto il loro cammino spirituale, verificheranno che vadano alla Santa Messa, che abbiano una buona reputazione, che siano cresimati e ne faranno osservare tutti gli articoli dello statuto

Due Revisori dei Conti: che vengono eletti  dalla grande assemblea.

La Commissione Cimiteriale: formata da tre confratelli. Il loro compito insieme al Consiglio Direttivo è quello di programmare eventuali opere nelle cappelle cimiteriali di nostra proprietà.

Il Nunzio:per mandato del Governatore,avvisa i confratelli ogni qual volta sarà necessario, avrà il compito di far mantener l'ordine durante i cortei della suddetta confraternita.

Il Muratore: oltre alla tumulazione dei confratelli deceduti, è chiamato per piccoli lavori di manutenzione ordinaria nelle cappelle cimiteriali, con pagamento a lista della manodopera e materiale.

L'Elettricista: colui che si occupa della manutenzione delle  luci votive nelle cappelle della confraternita (riparazione, sostituzione di lampadine, nuovi allacci, ecc....)

Due Consultori (discolpa multe): insieme al Consiglio Direttivo, hanno il compito di convocare tutti i confratelli assenti nei servizi (funerali, Giovedì Santo, Corpus Domini, ecc..), affinché possano giustificarsi
. Essi si riuniranno due volte l'anno, una presumibilmente ad inizio Giugno e l'altra a metà di Dicembre.



Art. 20


L'elezione del Governatore e del Consiglio Direttivo avviene tramite voto segreto, carica dura 3 anni, trascorso tale periodo, gli stessi non potranno essere più rieletti.  La votazione sarà valida solo se saranno presenti il 50% più uno dei confratelli. I requisiti per potersi candidare alla carica di Governatore sono:

Avere un'anzianità d'iscrizione non inferiore a 5 anni;
Essere professato.



Art. 21


Il Governatore ha le seguenti mansioni:

- Con la sua autorità mantiene la confraternita e l'unione di tutti gli iscritti in modo da formare un corpo omogeneo di fratelli con un solo pensiero, un solo cuore, animati da una sola volontà.

- Verifica e sovrintende alla corretta custodia e compilazione di tutti i libri, i registri, i documenti riguardanti la Confraternita e affidati ai membri del Consiglio ognuno per le proprie competenze , ne rivede la regolarità e vigila che questi non siano portati fuori dalla sede.

- Verifica il regolare aggiornamento del Libro dei Confratelli, nel quale verranno scritti i Confratelli professi e, registrati secondo l'ordine di ammissione nella Confraternita.

- Insieme al Cancelliere, firma i mandati di pagamento e di entrata, i verbali, le deliberazioni e la corrispondenza del Consiglio di amministrazione;

- Dà il nulla osta per l'ammissione dei novizi;

- Verifica che i novizi non siano divorziati.




Art. 22

Sarà cura del Governatore insieme al Cassiere, la predisposizione del bilancio consuntivo che si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, corredato da idonea documentazione comprovante l'andamento economico dell'esercizio finanziario. Ottenuta l'approvazione da parte sia dei Revisori dei Conti che dall'Assemblea dei confrati appositamente riunita (prima domenica di Gennaio), una copia sarà inviata agli uffici di Curia competenti per gli adempimenti previsti entro e non oltre il 31 Marzo successivo.


Art. 23

Con l'elezione di ogni nuova amministrazione sarà redatto un verbale di consegna ed un inventario dei beni della Confraternita.
Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli amministratori eletti e da quelli uscenti.


Art. 24

Sarà obbligo che i confratelli facciano processione il Giovedì Santo, vestiti in modo adeguato (vestito, cravatta e fascia), quando dopo le confessioni il Governatore darà ordine ai confratelli di portare le Insegne della nostra confraternita, dall'Oratorio si rechino in processione alla Matrice, Chiesa di San Lorenzo, ove sarà celebrata la Santa Messa per poi visitare gli Altari Sacramentali della città.



Art. 25


Sarà obbligo che i confratelli facciano processione nella solennità del Corpus Domini, vestiti in modo adeguato (vestito, cravatta e fascia), quando si leverà il SS. Sacramento, partendo dall'oratorio e per tutte le vie della città e, così come quando si avrà da fare altre processioni straordinarie richieste nella nostra città, es: Festa di San Lorenzo, patrono di Aidone.


Art. 26

I confratelli saranno avvisati per le suddette celebrazioni o altro in due modi:
- Tramite inviti, firmati dal Governatore e consegnati dal Nunzio, ove si leggerà l'ordine del giorno, la data e l'ora. Lo stesso avrà  l'obbligo di fare firmare il confratello per ricevuta.

- Tramite avviso esposto in bacheca  per circa 15 gg. , che si trova entrando nella Chiesa di San Leone.



Art. 27


Il confratello sarà automaticamente giustificato solo nel caso in cui sia assente per motivi di salute, di lavoro o si trovi fuori sede.

Art. 28

Tutti i confratelli durante le processioni devono andare con ogni modestia e devozione, non conversando, non facendo rumore, mantenendo le dovute distanze, dando ognuno di essi buon esempio al prossimo, non fumando o togliendosi la fascia per fumare.


Art. 29

Sia le quote annuali che le multe dovranno essere versate al Cassiere entro il Giovedì Santo, oltre determinato tempo saranno raddoppiate, pena la cancellazione dalla suddetta confraternita.


Art. 30

Nessuno dei confratelli abbia ardire di far risse, insultare o villaneggiare con altri confratelli ne dentro e ne fuori dell'Oratorio, creando scandalo alla nostra confraternita. Se tutto ciò accadrà, verranno presi provvedimenti disciplinari adeguati, non esclusa la cancellazione dalla confraternita.



Art. 31

Sarà obbligo dei confratelli, presentarsi entro l'orario stabilito dal Consiglio Direttivo in tutte le occasioni in cui la confraternita sarà chiamata ad operare      (processioni, riunioni della Grande Assemblea e funerali di confratelli). Si rammenda che, durante i funerali, tutti dovranno partecipare alla celebrazione della Santa Messa, vestiti in modo adeguato (pantaloni lunghi, giacca o giubbini),  in silenzio e pregando. Dopo la messa, i confratelli si schiereranno fuori dalla Chiesa su due file, una di fronte all'altra, permettendo il passaggio del feretro.


Art. 32

La confraternita è proprietaria di n° 2 (due) cappelle cimiteriali, della campana di San Leone e dell'Oratorio di San Leone. Esse sono state costruite con i fondi dei confratelli, sia passati che presenti, la loro gestione in tutto e per tutto è competenza solo della suddetta confraternita. Nessun organo o persona esterna alla confraternita potrà mai gestirle od occuparsene.

Art. 33

Durante le Assemblee, i confratelli che vorranno intervenire al dibattito, chiederanno la parola uno alla volta al Governatore, e avranno parola solo se loro sarà concessa. Il dialogo dovrà essere sempre rispettoso e non dovrà mai ingiuriare i confratelli. Chiunque abbandoni l'assemblea prima che il Governatore o il Cappellano ne dia il consenso, sarà multato per comportamento scorretto nei confronti di tutta la confraternita.


Art. 34

Lo scopo della confraternita è quello di diffondere e divulgare sia nel cuore che nella mente  di tutti gli iscritti la solidarietà verso il prossimo, aiutare coloro che sono in difficoltà.scambi interculturali con le altre confraternite sia del proprio paese che dei paesi limitrofi.  



Art. 35

Tutti i confratelli, hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il Governatore e suoi collaboratori, nonché tutti gli articoli del presente statuto.




SIA LODATO E RINGRAZIATO OGNI MOMEMTO
IL SANTISSIMO E DIVINISSIMO SACRAMENTO



AIDONE, 26 Giugno 2010


IL CANCELLIERE

Zagardo Leonardo


Il Cappellano
Don Giuliana Salvatore

Il Governatore
Mascara Domenico


 
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